Mobbing: un fenomeno da debellare
Convegno Nazionale UIL CA
Hotel Hermitage – Galatina (le)
16 giugno 2000
Intervento dell’Avv. Fernando Caracuta
Cultore
di Diritto del Lavoro presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università
di Lecce
IL “MOBBING” E LA TUTELA
GIUDIZIARIA
N |
egli ultimi anni, si è
sviluppato nel nostro Paese il dibattito intorno al problema del “mobbing” sul posto di lavoro: in questa
sede, cercheremo di comprendere ed approfondire gli elementi costitutivi di
esso, di verificare se nell’ordinamento giuridico attuale esistano degli
strumenti di tutela per tutti i danni prodotti dal mobbing e, infine, di analizzare le diverse proposte di legge che
sono all’approvazione del Parlamento.
Il termine “mobbing” deriva dal verbo inglese to mob, che tradotto in italiano può
assumere vari significati, quali assalire
in massa o in modo tumultuoso, accerchiare, circondare, assediare; il
vocabolo mobbing, inoltre, è molto usato anche nel mondo animale
per descrivere il comportamento d’aggressione del branco nei confronti di un
animale isolato.
Il mobbing nel mondo del lavoro può senz’altro essere ricondotto a
sistematiche e ripetute angherie e pratiche di vessazione poste in essere dal
datore di lavoro o da un superiore gerarchico, oppure da colleghi di lavoro di
pari livello o subalterni nei confronti di un determinato lavoratore (che
potremo chiamare mobbizzato) con
l’evidente scopo di emarginarlo, isolarlo ed indurlo, infine, alle dimissioni.
Tale illegittimo ed illegale comportamento può scaturire da motivi di gelosia,
invidia o concorrenza che esplodono, in un soggetto già di per sé predisposto o
dall’animo perverso, nell’ambiente di lavoro, e a causa o in occasione dello
svolgimento dell’attività lavorativa.
I principali studiosi di
tale fenomeno a livello europeo ed italiano sono, rispettivamente, Heinz
Leymann ed Harald Ege: quest’ultimo ha, di recente, svolto un’indagine del
fenomeno in Italia ed ha definito il mobbing
sul posto di lavoro come “un’azione (o una serie di azioni) che si ripete per
un lungo periodo di tempo, compiuta da uno o più mobber (datore di lavoro o colleghi) per danneggiare qualcuno di
solito in modo sistematico e con uno scopo preciso. Il mobbizzato viene
accerchiato e aggredito intenzionalmente dai mobber che mettono in atto strategie comportamentali volte alla sua
distruzione psicologica, sociale e professionale”[1].
Le forme che il mobbing può assumere sul posto di lavoro
nei confronti di un lavoratore sono diverse e vanno dall’emarginazione alla
diffusione di maldicenze, dalle continue critiche alla persecuzione
sistematica, dalla dequalificazione professionale alle ritorsioni sulle
possibilità di carriera, al fine di metterlo in difficoltà. Scopo del mobbing, è, come già detto, quello
d’indurre la vittima ad abbandonare l’azienda, provocandone il licenziamento o
inducendola alle dimissioni.
Il fenomeno ha assunto
proporzioni a tal punto rilevanti, da coinvolgere in ogni paese europeo
percentuali molto alte di lavoratori; in Italia, in particolare, si stima che il
4% della forza lavoro occupata è soggetta a pratiche di mobbing: circa 1 milione e mezzo i di lavoratori e lavoratrici
italiani, quindi, sono mobbizzati[2].
Il mobbing, che inizialmente
è stato esclusivo o prevalente campo di indagine della psicologia, medicina e
della sociologia del lavoro, è stato recentemente affrontato, in modo adeguato
ed appropriato, anche dal punto di vista giuridico[3].
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vvvvv
[1]
H.
EGE, Che cos’è il terrore psicologico sul
posto di lavoro, Pitagora Editrice, Bologna, 1996; Il mobbing in Italia – Introduzione
al mobbing culturale, Pitagora Editrice, Bologna, 1997; Il mobbing estremo, Pitagora Editrice,
Bologna, 1997; I numeri del mobbing –
La prima ricerca italiana, Pitagora
Editrice, Bologna, 1998.
2 H. EGE, I numeri del mobbing – La prima ricerca italiana, cit.
4 Cfr. Cass. 2 giugno 1998, n° 5409, Cass. 9 maggio 1998, n° 4721 e Cass. 7 agosto 1998, n° 7772. Questa sua portata di carattere generale ha fatto parlare anche di norma di chiusura del sistema antinfortunistico: v ad es. Cass. 3 settembre 1997, n° 8422 e Cass. 20 aprile 1998, n° 4012.
5 E. GHERA, Diritto del Lavoro, Cacucci, Bari, 2000, p. 204.
6 L. MONTUSCHI,
Problemi del danno alla persona nel
rapporto di lavoro, in RIDL,
parte I, 1994, p. 322.
7 E. GHERA, cit., p. 205; Cass. 3 settembre 1997, n°
8422 e Cass. 20 aprile 1998, n° 4012.
8 L. GALANTINO,
Diritto del Lavoro, Giappichelli,
Torino, 1998, p. 394; E. GHERA, cit,
p. 205.
10
Cass.
27 maggio 1983, n° 3689.
12 Cass. 23
ottobre 1985, n° 5210, FI, 1985, I, 3118.
13 Cass., D.U.,
16 gennaio 1987, n° 310, RGL, 1987, 335, con nota di L.
BARRERA.
15 L. MONTUSCHI,
cit., p. 317.
16 Corte Cost. 26
luglio 1979, n° 88, in GC, 1980, I, 534 ss., con nota di DE
CUPIS, Il diritto alla salute tra
Cassazione e Corte Costituzionale; nonché in GI, 1980, I, c. 9 ss., con nota di ALPA, Danno “biologico” e diritto alla salute davanti alla Corte
Costituzionale.
17 C. cost., 14 luglio 1986, n° 184, GC, 1986, I, 2324 ss.
18 Trib. Genova,
25 maggio 1974, in GI, 1975, I, 2,
54.
20 C. cost., 25
febbraio 1991, n° 87, RIDL, 1992, II, 3 ss., con nota di
AVIO, Danno biologico e malattie
professionali: un ritorno alla teoria del rischio professionale?; C. cost.,
18 luglio 1991, n° 356, GC, 1991, I, 14 ss.; C. cost., 27 dicembre 1991, n°
485, RIDL, II, 756 ss., con nota di GIUBBONI, Danno biologico e assicurazioni infortuni: attualità e prospettive.
21 Cass., 8
luglio 1992, n° 8325, FI, 1991, I,
2966, spec. 2972.
23 L. MONTUSCHI,
cit., p. 324.
24 A. CACCAMO e
M. MOBIGLIA, cit., pp. VIII ss.; Cass. Sez. Lav. 7 agosto 1998, n° 7792, NGL, 1999, p. 43.
25 A. GENTILI, Sulla responsabilità contrattuale del datore
di lavoro, in MGL, 1999, n° 8/9,
pp. 846 ss; Cass. 27 giugno 1997, n° 6388, Foro It.-Rep., 1998, voce Infortuni sul lavoro, n° 89; Cass. 20
maggio, 1998, n° 5035, ibidem, 1998,
voce Lavoro (rapporto), n° 272; Cass.
20 giugno 1998, n° 6169, ibidem,
1998, stessa voce, n° 379; Cass. 21 ottobre 1997, n° 10361, ibidem, 1997, stessa voce, n° 1333;
Cass. 29 marzo 1995, n° 3740, ibidem,
1995, stessa voce, n° 1107 e altre.
27 U. OLIVA, Mobbing: quale risarcimento, in Danno e resp., 2000, 1, 30, nota 20.
28 R. SANTORO,
Il Lavoro nella Giurisprudenza, n° 4/2000, pp. 365 ss.
29 L. MONTUSCHI, cit., p. 327; A. RAFFI, Danni alla
professionalità e da perdita di chances, 59, in M. PEDRAZZOLI (a cura di),
Danno biologico e oltre, Torino, 1995; L. BONARETTI, Danno biologico,
30 F.
PAPPALARDO, Il danno da demansionamento,
la sua liquidazione e i danni consequenziali nella giurisprudenza, in RIDL,
1997, II, pp. 143 ss.
31 P. Milano 11
gennaio 1996, inedita; P. Roma 20 febbraio 1995, con nota di POLLERA, Le questioni dell’equivalenza delle mansioni
nell’area della professionalità intellettuale più elevata, RIDL, 1996, II,
6, in LPO, 1996, 1368, con nota di MEUCCI, Replica
ad un’annotazione in tema di equivalenza professionale, e in D&L, 1995,
963.
32 P. Milano 20 giugno 1995, D&L, 1995, 944; P. Roma 17 aprile
1992, in RIDL, 1993, II, 543, con
nota di POSO, Dequalificazione
professionale e risarcimento del danno biologico, in OGL, 1992, 263 e in LPO,
1992, 1172.
33 P. Milano 28
dicembre 1990, con nota di PERA, Sul
diritto del lavoratore a lavorare, in RIDL, 1991, II, 390.
34 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, in Commentario al Codice Civile, diretto da Piero Schlesinger, p. 257;
A. VALLEBONA, Tutele giurisdizionali e
autotutela individuale del lavoratore, Padova, 1995, pp. 3 e 101 ss.
35 Cass., 24 gennaio 1990, n° 411,
in Lav. Prev. Oggi, 1990, p. 2387 con
nota di M. MEUCCI e in Lav. 80, 1990,
p. 659 con nota di R. MUGGIA.. Con altre pronunce, si fa riferimento al modello
costruito sull’art. 2043 c.c. e 32 Cost. o si parla, più genericamente, di
responsabilità extracontrattuale: Cass. 15 agosto 1991, n° 8835, Riv. It. Dir. Lav., 1992, II, p. 954 con
nota di F. FOCARETA; Cass. Sez. U. 14 maggio 1987, n° 4441, in Foro It., 1988, I, c. 2685, e in Dir. Lav., 1987, Ii, p. 544.
37 Solo alcun
sentenze richiamano entrambe le norme: Pret. Bapoli, 10ottobre 1992,in Foro it., 1993, I, c. 2883; Pret. Roma 3
ottobre 1991, in Riv. crit. dir. lav.,
1992, p. 390 con nota di R. MUGGIA..
38 A. CACCAMO e
M. MOBIGLIA, cit., p. XIII; Cass., 8
agosto 1997, n° 7380, Mass., 1997.
39 Cass. 5
aprile 1991, n° 3569, MGL, 1991, 263; Cass. 17 aprile 1984, n° 2499 e Cass. 6
febbraio 1984, n° 918, DL, 1984, II, 443, con nota di GORLA; Trib. Napoli, 7
ottobre 1993, RIDL, 1994, II, pp. 758
ss., con nota di A..VALLI; P. Milano 24
gennaio 1992, D&L 1992, 691; T. Milano 9 luglio 1991, ivi, 1992, 259; T.
Milano 14 febbraio 1990, L80, 1990, 530; P. Milano 30 gennaio 1989, ivi, 1989,
770.
40 La
giurisprudenza ha affermato, anche, che la minaccia di licenziamento configura
violenza morale qualora il giudice accerti l’inesistenza delle inadempienze
contestate, ovvero quando gli addebiti mossi al lavoratore non costituiscano
valido motivo per il recesso del datore: Cass. 20 gennaio 1999, n° 509, NGL, 1999, 209 ss; Cass. Sez. Lav. 26
maggio 1999, n° 5154, NGL, 1999, pp. 648 ss.;Cass. 16 luglio 1996, n° 6426, NGL, 1996, p. 747; Cass. 26 gennaio
1988, n° 639 e Cass. 11 marzo 1987, n° 2538, inedite.
41 Cass. 20
gennaio 1999, n° 509, cit.; Cass. 22
ottobre 1991, n° 11167; Cass. 20 novembre 1997, n° 11581; Cass. 12 marzo 1998,
n° 2716.
42 Cass. 19 gennaio 1999, n° 475, MGL, 1999, n° 3, p. 270, con nota di A. RONDO;
44 Trib. Torino 16 novembre 1999, Il Lavoro nella Giurisprudenza, n°
4/2000, pp. 361 ss., con nota di R. SANTORO.
46 Su tale
punto, la Cassazione, con sentenza n° 12339 del 5.11.1999, ha escluso la
possibilità di limitare la responsabilità del datore di lavoro per i danni
fisici (sindrome depressiva e successivo infarto), provocati con il suo
comportamento al lavoratore, in ragione dell’esistenza di una concausa
rappresentata da una preesistente patologia coronarica. Secondo la Corte, una
limitazione di responsabilità può derivare solo dalla concorrenza di un altrui
fatto colposo o doloso, ma non dalla concorrenza, nella causazione dell’evento,
di una precedente malattia o di altro evento naturale ed imprevedibile; Cass. 2
febbraio 1999, n° 870, MGL, 1999, n° 4, p. 436; Cass. Sez. Lav., n° 1307/2000,
www.giustizia.it.
48 D. VERRINA,
Mobbing: possibilità e prospettive di intervento giudiziario,
49 C. BALLETTI,
La prova nelle cause di lavoro e previdenza, Cedam, Padova, 1998, pp. 38 ss.
50 DE STEFANO, Il notorio nel processo civile, Milano, 1947; CARNELUTTI, Massime d’esperienza e fatti notori, in Riv. Dir. Proc., 1959, II, p. 639 ss..
51Cass. 13 marzo
1992, n° 3087; Cass. 20 giugno 1985, n° 3883.
52 C. MANDRIOLI,
Corso di diritto processuale civile,
II, Giappichelli, Torino, 1993, Cass. 10 luglio 1989, n° 3258.
53
F.P.
LUISO, Il Processo del lavoro, UTET,
Torino, 1992, p. 186.
54
A.
CACCAMO e M. MOBIGLIA, Inserto n° 18 del 29 aprile 2000, Diritto & Pratica del Lavoro, p. XIV.
55 “Il
dipendente è oggetto ripetuto di soprusi da parte dei superiori e, in
particolare, vengono poste in essere nei suoi confronti pratiche dirette ad
isolarlo dall’ambiente di lavoro e, nei casi più gravi, ad espellerlo; pratiche
il cui effetto è di intaccare gravemente l’equilibrio psichico del prestatore,
menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso e provocando
catastrofe emotiva, depressione e talora persino suicidio”.
56 Secondo il Tribunale di Torino,
il datore di lavoro “è tenuto ad impedire
e scoraggiare con efficacia contegni aggressivi e vessatori da parte di
preposti e responsabili,nei confronti dei rispettivi sottoposti”.
57 R. NUNIN, Di
cosa parliamo quando parliamo di “Mobbing”, in ILLeJ, 2000, 1, p. 2, nel sito www.labourlawjournal.it,
ISSN 1561-8048.
58 P. DENARI, LPO, 2000, n° 1, pp. 5 ss.
59 P. DENARI,
cit., p. 8.
60 Pret. Torino
17 maggio 1996; Cass. 2 marzo 1994, n° 2049; Cass. 20 gennaio 1993, n° 698;
Cass. 6 febbraio 1985, n° 897; Cass. 19 aprile 1982, n° 2437; Trib, Milano 15
febbraio 1986.
62 Cass. Sez.
Lav., 8 settembre 1999, n° 9539, in LPO,
1999, 12, con nota di DALMASSO p. 2336: “la
natura extracontrattuale della rivendicazione non può risolvere il problema
della competenza, in quanto risultava il nesso immediato e diretto fra il
comportamento illecito e lo svolgimento del rapporto di lavoro”.
In caso di utilizzo si prega di citarne la fonte.
[1] H. EGE, Che cos’è il terrore psicologico sul posto
di lavoro, Pitagora Editrice, Bologna, 1996; Il mobbing in Italia – Introduzione
al mobbing culturale, Pitagora Editrice, Bologna, 1997; Il mobbing estremo, Pitagora Editrice,
Bologna, 1997; I numeri del mobbing –
La prima ricerca italiana, Pitagora
Editrice, Bologna, 1998.
[2] H. EGE, I numeri del mobbing – La prima ricerca italiana, cit.
[3] A. CACCAMO e
M. MOBIGLIA, Inserto n° 18 del 29 aprile 2000, Diritto & Pratica del Lavoro, p. III.
[4] Cfr. Cass. 2 giugno 1998, n° 5409, Cass. 9 maggio 1998, n° 4721 e Cass. 7 agosto 1998, n° 7772. Questa sua portata di carattere generale ha fatto parlare anche di norma di chiusura del sistema antinfortunistico: v ad es. Cass. 3 settembre 1997, n° 8422 e Cass. 20 aprile 1998, n° 4012.
[5] E. GHERA, Diritto del Lavoro, Cacucci, Bari, 2000, p. 204.
[6] L. MONTUSCHI,
Problemi del danno alla persona nel
rapporto di lavoro, in RIDL,
parte I, 1994, p. 322.
[7] E. GHERA, cit., p. 205; Cass. 3 settembre 1997, n°
8422 e Cass. 20 aprile 1998, n° 4012.
[8] L. GALANTINO,
Diritto del Lavoro, Giappichelli,
Torino, 1998, p. 394; E. GHERA, cit,
p. 205.
[9] Cass., 13 settembre
1982, n° 4874, OGL, 1983, 541, con
nota di P. ZAMBRANO.
[10] Cass. 27
maggio 1983, n° 3689.
[11] D. VENTURI,
RIDL, 1999, II, pp. 67 e ss.
[12] Cass. 23
ottobre 1985, n° 5210, FI, 1985, I, 3118.
[13] Cass., D.U.,
16 gennaio 1987, n° 310, RGL, 1987, 335, con nota di L.
BARRERA.
[14] L. MONTUSCHI,
cit., p. 322.
[15] L. MONTUSCHI,
cit., p. 317.
[16] Corte Cost. 26
luglio 1979, n° 88, in GC, 1980, I, 534 ss., con nota di DE
CUPIS, Il diritto alla salute tra
Cassazione e Corte Costituzionale; nonché in GI, 1980, I, c. 9 ss., con nota di ALPA, Danno “biologico” e diritto alla salute davanti alla Corte
Costituzionale.
[17] C. cost., 14
luglio 1986, n° 184, GC, 1986, I,
2324 ss.
[18] Trib. Genova,
25 maggio 1974, in GI, 1975, I, 2,
54.
[19] Cass., 6 giugno
1981, n° 3675, 1981, I, 1903 ss., con nota di ALPA, Danno biologico e diritto alla salute davanti alla Corte di Cassazione.
[20] C. cost., 25
febbraio 1991, n° 87, RIDL, 1992, II, 3 ss., con nota di
AVIO, Danno biologico e malattie
professionali: un ritorno alla teoria del rischio professionale?; C. cost.,
18 luglio 1991, n° 356, GC, 1991, I, 14 ss.; C. cost., 27 dicembre 1991, n°
485, RIDL, II, 756 ss., con nota di GIUBBONI, Danno biologico e assicurazioni infortuni: attualità e prospettive.
[21] Cass., 8
luglio 1992, n° 8325, FI, 1991, I,
2966, spec. 2972.
[22] Cass. 24
gennaio 1990, n° 41, L80, 1990, 659; Cass. 21 dicembre 1998, n° 12763, M.G.L.,
1999, p. 287 ss..
[23] L. MONTUSCHI,
cit., p. 324.
[24] A. CACCAMO e M.
MOBIGLIA, cit., pp. VIII ss.; Cass. Sez. Lav. 7 agosto 1998, n° 7792, NGL, 1999, p. 43.
[25] A. GENTILI, Sulla responsabilità contrattuale del datore
di lavoro, in MGL, 1999, n° 8/9,
pp. 846 ss; Cass. 27 giugno 1997, n° 6388, Foro It.-Rep., 1998, voce Infortuni sul lavoro, n° 89; Cass. 20
maggio, 1998, n° 5035, ibidem, 1998,
voce Lavoro (rapporto), n° 272; Cass.
20 giugno 1998, n° 6169, ibidem,
1998, stessa voce, n° 379; Cass. 21 ottobre 1997, n° 10361, ibidem, 1997, stessa voce, n° 1333;
Cass. 29 marzo 1995, n° 3740, ibidem,
1995, stessa voce, n° 1107 e altre.
[26] Cass. Sez.
Lav., 9 ottobre 1997, n° 9808, RIDL,
1999, II, pp. 61 ss.
[27] U. OLIVA, Mobbing: quale risarcimento, in Danno e resp., 2000, 1, 30, nota 20.
[28] R. SANTORO,
Il Lavoro nella Giurisprudenza, n° 4/2000, pp. 365 ss.
[29] L. MONTUSCHI,
cit., p. 327; A. RAFFI, Danni alla professionalità e da perdita di chances, 59,
in M. PEDRAZZOLI (a cura di), Danno biologico e oltre, Torino, 1995; L.
BONARETTI, Danno biologico,
[30] F.
PAPPALARDO, Il danno da demansionamento,
la sua liquidazione e i danni consequenziali nella giurisprudenza, in RIDL,
1997, II, pp. 143 ss.
[31] P. Milano 11
gennaio 1996, inedita; P. Roma 20 febbraio 1995, con nota di POLLERA, Le questioni dell’equivalenza delle mansioni
nell’area della professionalità intellettuale più elevata, RIDL, 1996, II,
6, in LPO, 1996, 1368, con nota di MEUCCI, Replica
ad un’annotazione in tema di equivalenza professionale, e in D&L, 1995,
963.
[32] P. Milano 20
giugno 1995, D&L, 1995, 944; P.
Roma 17 aprile 1992, in RIDL, 1993,
II, 543, con nota di POSO, Dequalificazione
professionale e risarcimento del danno biologico, in OGL, 1992, 263 e in LPO,
1992, 1172.
[33] P. Milano 28
dicembre 1990, con nota di PERA, Sul
diritto del lavoratore a lavorare, in RIDL, 1991, II, 390.
[34] M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, in Commentario al Codice Civile, diretto da
Piero Schlesinger, p. 257; A. VALLEBONA, Tutele
giurisdizionali e autotutela individuale del lavoratore, Padova, 1995, pp.
3 e 101 ss.
[35] Cass., 24
gennaio 1990, n° 411, in Lav. Prev. Oggi,
1990, p. 2387 con nota di M. MEUCCI e in Lav.
80, 1990, p. 659 con nota di R. MUGGIA.. Con altre pronunce, si fa
riferimento al modello costruito sull’art. 2043 c.c. e 32 Cost. o si parla, più
genericamente, di responsabilità extracontrattuale: Cass. 15 agosto 1991, n°
8835, Riv. It. Dir. Lav., 1992, II,
p. 954 con nota di F. FOCARETA; Cass. Sez. U. 14 maggio 1987, n° 4441, in Foro It., 1988, I, c. 2685, e in Dir. Lav., 1987, Ii, p. 544.
[36] M. BROLLO,
cit, p. 261; L. MONTUSCHI, cit. p.
324; Cass. 26 gennaio 1993, n° 931, in Riv.
it. dir. lav., 1994, II, p. 149 con nota di A. PIZZOFERRATO.
[37] Solo alcun
sentenze richiamano entrambe le norme: Pret. Bapoli, 10ottobre 1992,in Foro it., 1993, I, c. 2883; Pret. Roma 3
ottobre 1991, in Riv. crit. dir. lav.,
1992, p. 390 con nota di R. MUGGIA..
[38] A. CACCAMO e
M. MOBIGLIA, cit., p. XIII; Cass., 8
agosto 1997, n° 7380, Mass., 1997.
[39] Cass. 5
aprile 1991, n° 3569, MGL, 1991, 263; Cass. 17 aprile 1984, n° 2499 e Cass. 6
febbraio 1984, n° 918, DL, 1984, II, 443, con nota di GORLA; Trib. Napoli, 7
ottobre 1993, RIDL, 1994, II, pp. 758
ss., con nota di A..VALLI; P. Milano 24
gennaio 1992, D&L 1992, 691; T. Milano 9 luglio 1991, ivi, 1992, 259; T.
Milano 14 febbraio 1990, L80, 1990, 530; P. Milano 30 gennaio 1989, ivi, 1989,
770.
[40] La
giurisprudenza ha affermato, anche, che la minaccia di licenziamento configura
violenza morale qualora il giudice accerti l’inesistenza delle inadempienze
contestate, ovvero quando gli addebiti mossi al lavoratore non costituiscano
valido motivo per il recesso del datore: Cass. 20 gennaio 1999, n° 509, NGL, 1999, 209 ss; Cass. Sez. Lav. 26
maggio 1999, n° 5154, NGL, 1999, pp. 648 ss.;Cass. 16 luglio 1996, n° 6426, NGL, 1996, p. 747; Cass. 26 gennaio
1988, n° 639 e Cass. 11 marzo 1987, n° 2538, inedite.
[41] Cass. 20
gennaio 1999, n° 509, cit.; Cass. 22
ottobre 1991, n° 11167; Cass. 20 novembre 1997, n° 11581; Cass. 12 marzo 1998,
n° 2716.
[42] Cass. 19
gennaio 1999, n° 475, MGL, 1999, n°
3, p. 270, con nota di A. RONDO;
[43] Pret. Lecce
29.7.1995, n° 2554, inedita.
[44] Trib. Torino
16 novembre 1999, Il Lavoro nella
Giurisprudenza, n° 4/2000, pp. 361 ss., con nota di R. SANTORO.
[45] Sindrome
ansioso depressiva reattiva, con frequenti crisi di pianto, vertigini, senso di
soffocamento, tendenza all’isolamento.
[46] Su tale
punto, la Cassazione, con sentenza n° 12339 del 5.11.1999, ha escluso la
possibilità di limitare la responsabilità del datore di lavoro per i danni
fisici (sindrome depressiva e successivo infarto), provocati con il suo comportamento
al lavoratore, in ragione dell’esistenza di una concausa rappresentata da una
preesistente patologia coronarica. Secondo la Corte, una limitazione di
responsabilità può derivare solo dalla concorrenza di un altrui fatto colposo o
doloso, ma non dalla concorrenza, nella causazione dell’evento, di una
precedente malattia o di altro evento naturale ed imprevedibile; Cass. 2
febbraio 1999, n° 870, MGL, 1999, n° 4, p. 436; Cass. Sez. Lav., n° 1307/2000,
www.giustizia.it.
[47] Trib. Milano,
19 giugno 1993 e 21 aprile 1998, in R.C.D.L..,
1998, P. 957.
[48] D. VERRINA,
Mobbing: possibilità e prospettive di intervento giudiziario,
[49] C. BALLETTI,
La prova nelle cause di lavoro e previdenza, Cedam, Padova, 1998, pp. 38 ss.
[50] DE STEFANO, Il notorio nel processo civile, Milano, 1947; CARNELUTTI, Massime d’esperienza e fatti notori, in Riv. Dir. Proc., 1959, II, p. 639 ss..
[51] Cass. 13
marzo 1992, n° 3087; Cass. 20 giugno 1985, n° 3883.
[52] C. MANDRIOLI,
Corso di diritto processuale civile, II,
Giappichelli, Torino, 1993, Cass. 10 luglio 1989, n° 3258.
[53] F.P. LUISO, Il Processo del lavoro, UTET, Torino,
1992, p. 186.
[54] A. CACCAMO e
M. MOBIGLIA, Inserto n° 18 del 29 aprile 2000, Diritto & Pratica del Lavoro, p. XIV.
[55] “Il
dipendente è oggetto ripetuto di soprusi da parte dei superiori e, in
particolare, vengono poste in essere nei suoi confronti pratiche dirette ad
isolarlo dall’ambiente di lavoro e, nei casi più gravi, ad espellerlo; pratiche
il cui effetto è di intaccare gravemente l’equilibrio psichico del prestatore,
menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso e provocando
catastrofe emotiva, depressione e talora persino suicidio”.
[56] Secondo il
Tribunale di Torino, il datore di lavoro “è
tenuto ad impedire e scoraggiare con efficacia contegni aggressivi e vessatori
da parte di preposti e responsabili,nei confronti dei rispettivi sottoposti”.
[57] R. NUNIN, Di
cosa parliamo quando parliamo di “Mobbing”, in ILLeJ, 2000, 1, p. 2, nel sito www.labourlawjournal.it,
ISSN 1561-8048.
[58] P. DENARI, LPO, 2000, n° 1, pp. 5 ss.
[59] P. DENARI,
cit., p. 8.
[60] Pret. Torino
17 maggio 1996; Cass. 2 marzo 1994, n° 2049; Cass. 20 gennaio 1993, n° 698;
Cass. 6 febbraio 1985, n° 897; Cass. 19 aprile 1982, n° 2437; Trib, Milano 15
febbraio 1986.
[61] Trib. Milano
9 maggio 1998; Cass. 12 novembre 1996, n° 9874.
[62] Cass. Sez.
Lav., 8 settembre 1999, n° 9539, in LPO,
1999, 12, con nota di DALMASSO p. 2336: “la
natura extracontrattuale della rivendicazione non può risolvere il problema
della competenza, in quanto risultava il nesso immediato e diretto fra il
comportamento illecito e lo svolgimento del rapporto di lavoro”.